La Corte di Cassazione si è espressa in favore di un medico convenzionato INAIL, difeso dal partner dello studio legale DLCI, avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici, che ha ottenuto la conferma definitiva delle decisioni dei giudici di merito. Queste avevano accertato l’illegittimità della riduzione del proprio incarico professionale e condannato l’Istituto al risarcimento del danno subito.
La vicenda trae origine dalla richiesta di mobilità volontaria avanzata dal professionista, già titolare di un incarico a tempo indeterminato di 38 ore settimanali presso sedi INAIL del nord Italia. A seguito del trasferimento in Sicilia, l’INAIL aveva disposto una drastica riduzione dell’orario di lavoro, portandolo dapprima a 14 ore e successivamente a 10 ore settimanali, con una significativa diminuzione del compenso percepito.
Il medico aveva pertanto adito l’Autorità Giudiziaria chiedendo il ripristino delle condizioni originarie dell’incarico e il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla riduzione dell’orario.
Sia il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sia la Corte d’Appello di Messina avevano accolto le domande del professionista, rilevando che la riduzione dell’orario era avvenuta in violazione delle disposizioni contenute nell’Accordo Collettivo Nazionale applicabile ai medici specialisti convenzionati con l’INAIL.
L’INAIL ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che il medico avrebbe volontariamente accettato la riduzione dell’orario e che la normativa convenzionale consentisse deroghe concordate tra le parti.
La Suprema Corte ha però rigettato integralmente il ricorso dell’Istituto, affermando la corretta interpretazione delle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale e la nullità della rinuncia ad una riduzione dell’orario eccedente i limiti consentiti dalla disciplina convenzionale.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la riduzione dell’incarico oltre la metà delle ore originariamente assegnate risultava incompatibile con le previsioni dell’Accordo Collettivo e che bene avevano fatto i giudici di merito a ritenere che il professionista non avrebbe mai accettato una diversa soluzione che lo avrebbe costretto a mantenere una residua attività lavorativa fuori regione, frustrando la finalità stessa del trasferimento e del riavvicinamento al nucleo familiare.
La Corte ha inoltre confermato la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita delle ore di incarico illegittimamente sottratte, ritenendo infondate tutte le censure formulate dall’Ente previdenziale.
Con l’ordinanza n. 16141 del 25 maggio 2026, la Suprema Corte ha quindi definitivamente riconosciuto la legittimità delle pretese del medico convenzionato, rigettando il ricorso dell’INAIL e condannando l’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione assume particolare rilievo per tutti i professionisti convenzionati con enti pubblici, poiché ribadisce il principio secondo cui le modifiche dell’incarico e del monte ore devono rispettare rigorosamente le disposizioni pattizie e non possono tradursi in una sostanziale compressione dei diritti del professionista in assenza di una valida base normativa.
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