Annullata l’iscrizione alla gestione commercianti se l’amministratore non partecipa in modo abituale e prevalente alla gestione

Annullata l’iscrizione alla gestione commercianti se l’amministratore non partecipa in modo abituale e prevalente alla gestione
 

Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un amministratore di società, difeso dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Lugi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, avverso un avviso di addebito INPS derivante dall’iscrizione alla gestione commercianti.

L’ art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l’art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha disposto l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 al ricorrere di determinati requisiti.

La norma assoggetta però all’obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell’azienda, siano direttamente impegnati nell’attività aziendale.

Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d’Appello Roma Sez. lavoro Sent., 18/03/2020, Corte d’Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020 “Ai fini dell’affermazione dell’obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro  aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa).

Sulla scorta di tale principio il Tribunale di Palermo ha annullato l’avviso di addebito notificato dall’INPS affermando che l’ente previdenziale deve provare che l’amministratore partecipi personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

Il Tribunale ha osservato che nel caso in esame nessuna prova era stata fornita dall’INPS, anzi dalla prova ammessa ed espletata è emerso che il ricorrente non avesse svolto attività con caratteri di abitualità e prevalenza,

Di conseguenza è stata dichiarata l’inesistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, condannato altresì alle spese di lite.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.