Lavoro giornalistico e assenza della subordinazione

Lavoro giornalistico e assenza della subordinazione
 

L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici e l’avv. Luigi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI, hanno assistito con successo innanzi al Tribunale di Agrigento una società editrice di un noto quotidiano siciliano ottenendo il rigetto di due distinti ricorsi presentati da collaboratori autonomi per ottenere il riconoscimento della natura subordinata dell’attività giornalistica prestata, in via principale quali redattori e, in subordine, come collaboratori fissi.

In un caso il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che il requisito dell’inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale e del suo assoggettamento agli altrui poteri direttivi e organizzativi, non sussisteva, posto che il lavoratore – sul quale gravava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio – “ha genericamente allegato lo svolgimento di attività lavorativa (…), senza però dimostrare in giudizio in che modo si sarebbero manifestati la continuità della prestazione giornalistica e, soprattutto, il vincolo di permanente disponibilità nei confronti della società resistente”.

Il G.L. ha altresì rigettato la domanda di rideterminazione del compenso accogliendo l’eccezione del datore di lavoro secondo cui il lavoratore “ha l’onere di dimostrare l’entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. 11 marzo 1997, n. 2176), in quanto “il compenso per prestazioni dei professionisti, ove non sia stato liberamente pattuito, va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera” (cfr. Cass. 15 dicembre 2021, n. 40301), dall’altro, ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso ex art. 2233 c.c., il giudice di merito deve fare riferimento ai criteri della natura, della quantità e della qualità dell’attività svolta”. Nel caso di specie “la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l’attività svolta sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, qualitativo”.

In un ulteriore precedente favorevole alla testata giornalistica il medesimo Tribunale di Agrigento ha osservato che “il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità; da ciò consegue l’affidamento dell’impresa giornalistica che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra”. Inoltre  il Tribunale ha precisato che “le circostanze di fatto esaminate tratteggiano un giornalista che, oltre a non essere soggetto a obblighi di presenza, poteva rifiutare gli incarichi assegnati, organizzava autonomamente i periodi di ferie, non aveva obblighi di reperibilità o disponibilità (…) decideva autonomamente gli argomenti da trattare, non era tenuto a rispettare vincoli sulla scelta del tema essendo le indicazioni che riceveva via mail estremamente generiche, poteva decidere liberamente, il numero di articoli da trasmettere, la frequenza, lo stile, il taglio e il momento in cui effettuare la trasmissione non dovendo rispettare orari o scadenze”

In entrambi i casi il giudice del lavoro ha dunque disatteso la domanda di riqualificazione del rapporto in linea con la difesa del datore di lavoro.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.