Il Tribunale di Sciacca ha accolto il ricorso di alcune biologhe difese dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Lugi Maini Lo Casto, partner dello studio legale DLCI e dall’associate Giorgio Petta. L’ASP è stata condannata al pagamento delle differenze retributive, del TFR e dei contributi per ciascuna lavoratrice, oltre al danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. Le stesse erano state formalmente ingaggiate con borse di studio.
Il giudice del lavoro ha però osservato che “dalla documentazione in atti, si traggono (…) elementi che chiaramente depongono per la regolamentazione di una vera e propria prestazione lavorativa resa a fronte di una controprestazione economica, avulsa dalla connotazione marcatamente culturale della borsa di studio e dalla correlata funzione di contributo al mantenimento – sovvenzionamento del borsista assolta dall’assegno”.
Il Tribunale ha ritenuto che “sin dall’inizio del rapporto, le ricorrenti abbiano eseguito prestazioni di natura strettamente lavorativa funzionali all’espletamento delle ordinarie attività della Banca cordonale del Sangue inerenti al processo di raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale, prestazioni che alla luce delle risultanze probatorie, orali e documentali, va sussunta entro il paradigma dell’articolo 2094 c.c. La sottoposizione delle ricorrenti al potere gerarchico e direttivo dei responsabili del centro si ricava innanzitutto dalla imposizione delle modalità temporali della prestazione”.
Inoltre “la continuità della prestazione è un dato pacifico e documentale e si ricava dalla successione reiterata dei disciplinari di conferimento della borsa di studio. È provato anche lo stabile inserimento nell’organizzazione dato dallo svolgimento della medesima prestazione per tutto l’arco temporale dedotto in giudizio in assenza di soluzione di continuità”. È stato poi notato che “in merito all’assenza di rischio, nello svolgimento della propria attività, le ricorrenti hanno utilizzato beni appartenenti all’azienda convenuta, (pc, telefono fisso, cellulare aziendale, fax, postazione con scrivania)”. Come poi osserva il giudice, “altro elemento che depone per la natura subordinata della prestazione, già emergente nel disciplinare, è offerto dalla esclusività delle prestazioni rese dalle ricorrenti a favore dell’ASP”.
Ne discende “la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avendo lo stesso assunto i caratteri della subordinazione, stante la strumentalità dell’attività espletata al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente e inserita in modo stabile ed effettivo nella stessa organizzazione amministrativa”.
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