Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza del 20 settembre 2022 ha annullato un’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del lavoro nei confronti di una società che avrebbe asseritamente occultato manodopera in nero.

La maxisanzione è stata infatti emessa sul presupposto che sarebbero stati impiegati irregolarmente in azienda diversi lavoratori subordinati, annullando retroattivamente le comunicazioni di assunzione precedentemente effettuate.

La sezione lavoro del Tribunale di Milano ha pienamente aderito alla tesi sostenuta dallo studio legale DLCI con gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, i quali hanno fatto leva sulla carenza di elementi probatori tali da dimostrare l’illecito amministrativo.

Secondo il Tribunale “circa l’onere probatorio incombente sull’Ispettorato del lavoro, va ricordato che, secondo l’oramai costante orientamento seguito in merito dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione”.

Infatti, “le sanzioni amministrative, conseguenti all’accertamento ispettivo, non possono basarsi su mere deduzioni circa la tipologia della prestazione lavorativa, ma devono fondarsi su elementi certi e provati inconfutabilmente quali la natura subordinata del rapporto derivante dall’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, oltre che dalla corresponsione della retribuzione, dall’inquadramento professionale, dalle mansioni svolte dai lavoratori, dall’osservanza di un prestabilito orario di lavoro”.

Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che “non è assolutamente possibile rinvenire ex actis elementi idonei a ritenere assolto l’onere della prova gravante sull’Ispettorato del lavoro. I presupposti fattuali e logici dell’ordinanza ingiunzione non sono stati dimostrati in giudizio dall’Ispettorato opposto, che non ha offerto al giudice il materiale probatorio idoneo a provare l’esistenza dei rapporti di lavoro per cui è stata emessa la sanzione amministrativa, le prestazioni e la loro collocazione spazio-temporale e, infine, la riconducibilità di queste ultime per ciascuno dei lavoratori interessati nell’alveo della subordinazione ex art. 2094 c.c.”.

Deve quindi essere annullata l’ordinanza-ingiunzione, emessa dall’Ispettorato del lavoro, per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione in assenza della prova da parte dell’amministrazione dell’esistenza dei singoli rapporti e della loro natura subordinata.

L’Ispettorato del lavoro è stato anche condannato a rifondere agli opponenti le spese legali per circa 20.000 euro. Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.