L’avv. prof. Lorenzo Maria Dentici e l’avv. Luigi Maini Lo Casto partner dello studio legale DLCI, insieme all’associate avv. Giorgio Petta, hanno assistito con successo innanzi al Tribunale di Trapani una dipendente del Ministero dell’Interno in servizio a Trapani ottenendo l’emissione di un ordine di assegnazione a Palermo per assistere la madre disabile.

La vicenda scaturisce dallo scorrimento di una graduatoria cui ha attinto anche il Ministero dell’Interno e dalla precedenza nella scelta della sede accordata ai soggetti in possesso dei benefici della l. n. 104/1992 e, fra questi, a coloro che prestavano assistenza a un familiare la cui condizione di disabilità fosse stata accertata da epoca più risalente.

Sulla scorta di tale criterio, non previsto del bando e comunicato via pec agli aspiranti all’atto delle assegnazioni, la lavoratrice assistita dallo studio – pur trovandosi in una posizione più elevata nella graduatoria di merito – si è vista precedere nella scelta della sede di Palermo da altri aspiranti con punteggio inferiore, solo sulla scorta del suddetto titolo preferenziale coniato ex post dall’amministrazione.

La dipendente si è pertanto rivolta, con ricorso d’urgenza, al Tribunale del luogo ove prestava servizio, ottenendo – con ordinanza dell’1 agosto 2023 – un ordine di trasferimento a Palermo.

Le valutazioni del giudice del lavoro sono di notevole interesse e bilanciano adeguatamente le esigenze di tutela del disabile e quella al buon andamento della p.a..

Anzitutto il Tribunale osserva che “appare fondata la doglianza per il fatto che i criteri per gestire i contrasti fra i titoli di precedenza non avrebbero potuto essere indicati ai singoli interessati nella PEC del 23.12.2022, ma avrebbero dovuto essere contemplati nel bando e, comunque, resi noti alla generalità degli interessati”.

Nel merito il giudice ha precisato, in ogni caso, che “non appare in linea col principio di buon andamento dell’Amministrazione la scelta di far prevalere, a parità delle condizioni relative alla tipologia di beneficio ex L. 104/92, “la data più risalente del verbale di riconoscimento dell’handicap” in luogo della posizione in graduatoria”. Infatti “Il principio di buon andamento dell’Amministrazione, infatti, impone di allocare le risorse nel modo più efficiente, dando la priorità a chi si è mostrato più meritevole. È ovviamente possibile accantonare tale logica meritocratica per ragioni solidaristiche, in particolare, per assicurare protezione ai portatori di handicap o a coloro che debbano prendersi cura di un prossimo congiunto colpito da grave invalidità. La graduazione fra tali situazioni, quindi, deve necessariamente essere improntata all’esigenza solidaristica che la giustifica, dovendosi altrimenti tornare ad applicare il principio meritocratico, che era stato derogato per assicurare la tutela dei più deboli”.

Secondo il Tribunale di Trapani “la data del verbale col quale è stata riconosciuta una situazione di handicap nulla esprime circa l’esigenza del soggetto invalido; sotto questo profilo, le argomentazioni della ricorrente sono pienamente condivisibili. Un bambino di pochi anni in stato vegetativo necessita di un’assistenza ben maggiore di quella richiesta da un anziano che presenta problemi di deambulazione da vari decenni; ciononostante, il verbale di accertamento dell’handicap del bambino sarà ben più recente di quello che riguarda l’anziano”.

Sulla scorta di tale criterio, non previsto del bando e comunicato via pec agli aspiranti all’atto delle assegnazioni, la lavoratrice assistita dallo studio – pur trovandosi in una posizione più elevata nella graduatoria di merito – si è vista precedere nella scelta della sede di Palermo da altri aspiranti con punteggio inferiore.

L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, maggiorate per il rifiuto nell’accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice.

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it.