Gli avvocati prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, partners dello studio legale DLCI, insieme all’associate Giorgio Petta hanno assistito con successo un ex dirigente generale della Regione siciliana che aveva lamentato il mancato rispetto della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 42 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale.

Tra la scadenza dell’incarico di Dirigente generale nel 2014 e fino al collocamento in quiescenza avvenuto nel 2016, il dirigente non aveva ricevuto un incarico equivalente sotto il profilo retributivo (con specifico riguardo alla retribuzione di posizione complessiva, cioè di parte fissa e di parte variabile). Lo stesso può prevedere una retribuzione complessiva inferiore fino al 10%.

La Regione ha contestato l’inadempimento dedotto dal dirigente perché l’art. 42 del CCRL non troverebbe applicazione al caso dell’incarico di dirigente generale concluso per la naturale scadenza del termine, nonché invocato l’applicazione della LR. N. 9/2015, laddove ha previsto la possibilità dell’Amministrazione regionale di conferire ai dirigenti un incarico anche di valore economico inferiore rispetto al precedente, con l’espressa disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Secondo il Tribunale di Palermo “non sussiste alcun dubbio circa l’inapplicabilità al caso di specie della L.R. 9/2015 (visto che l’inadempimento controverso si sarebbe verificato prima della sua entrata in vigore)”. Inoltre “la tesi difensiva dei convenuti non è condivisibile non soltanto perché, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l’esclusione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 42 del CCRL per gli incarichi di dirigente generale avrebbe dovuto essere espressamente prevista (con la conseguente applicazione della norma a tutti gli incarichi dirigenziali: d’altra parte l’art. 36 del CCRL non pone alcuna specifica limitazione al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale ai dirigenti del ruolo unico dirigenziale in possesso dei requisiti di legge), ma soprattutto perché la disposizione di cui si discute non attribuisce al dirigente il diritto all’assegnazione di una specifica tipologia d’incarico, ma gli riconosce il diritto ad un incarico equivalente – si badi – esclusivamente sotto il profilo retributivo (con specifico riguardo alla retribuzione di posizione complessiva, cioè di parte fissa e di parte variabile)”.

Il Tribunale G.L. di Palermo ha così condannato la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica al pagamento in favore dell’ex dirigente generale della somma di € 73.942,97, oltre interessi e rivalutazione. Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail segreteria@dlcilaw.it. Seguiteci anche sui Social: Facebook e Linkedin.