Una nota emittente televisiva regionale ha chiesto l’annullamento del provvedimento di reiezione del FIS ex art. 29 del D.lgs. n. 148/2015. L’istanza era stata respinta in quanto la società non aveva espletato la procedura di consultazione sindacale come previsto dalla normativa vigente (art.14 del D. Lgs. 148/2015) trasmettendo l’informativa alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in merito alle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Nel ricorso è stato articolato un unico profilo di censura con cui sono stati contestati la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e dell’art. 14 del D.lgs. 148/2015, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

L’emittente ha dedotto che, in sintesi, nel settore giornalistico, l’unica sigla sindacale presente quale “sindacato di mestiere” è la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cui è stata trasmessa l’informativa di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015.

Il T.A.R. ha precisato che, ai fini dell’art. 14 citato, risulta sufficiente aver dato comunicazione preventiva al rappresentante sindacale unitario e all’articolazione territoriale dell’associazione che opera nello specifico settore, così risultando ultronea la necessità di dare comunicazione ad altre sigle sindacali.

La disposizione non contiene infatti l’aggettivo “tutte”, con la conseguente legittimità, anche nel caso in esame, di una comunicazione nei confronti dell’unico sindacato interessato a spendersi per la tutela dei propri iscritti.

È infatti incontestato che, nello specifico settore, l’unico sindacato presente sia quello “di mestiere” personificato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana.

Peraltro, il contratto di categoria è stato siglato unicamente dalla FNSI, senza nessun coinvolgimento di alcuna delle confederazioni nazionali dei sindacati storici (C.G.I.L., C.I.S.L, U.I.L.).

FNSI è infatti il Sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani. Compito statutario della Federazione della Stampa è, pertanto, quello di tutelare gli interessi della categoria giornalistica e i diritti morali e materiali dei giornalisti, qualunque sia la natura, subordinata o autonoma, della loro prestazione.

Il TAR ha conseguentemente ritenuto che la mancata comunicazione ad altre sigle sindacali, non direttamente interessate alle vicende aziendali perché estranee al settore, non poteva essere sanzionata con il diniego del trattamento integrativo laddove, come nel caso in esame, la procedura di consultazione sindacale con l’unico sindacato cui i lavoratori sono iscritti sia stata in concreto effettuata.

Con sentenza del 12 settembre 2022, il provvedimento impugnato è stato, dunque, annullato con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite. Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio legale DLCI al n. 091.6811454 o puoi scrivere all’e-mail mailto:segreteria@dlcilaw.it.