Uno dei problemi più frequenti per una lavoratrice è quello di conciliare ruolo di mamma e lavoro. Quello tra maternità e lavoro o tra gravidanza e lavoro è spesso un binomio complicato, fonte di un rilevante contenzioso nella aule di giustizia.

In un caso seguito dallo studio DLCI relativo a un’azione a tutela di una lavoratrice madre, con il patrocinio degli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, il Tribunale di Marsala in composizione collegiale ha confermato l’ordinanza del giudice del lavoro monocratico, che aveva ordinato all’ASP di Trapani di concedere il nullaosta all’assegnazione temporanea, richiesta da un dirigente medico presso un’azienda sanitaria di Palermo. Il caso è tipico: ossia quello di una mamma lavoratrice che mira a conciliare, attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione, i sui ruoli di lavoratrice, di donna e di mamma con figlio da accudire.

Nel dettaglio, la lavoratrice, dipendente dell’ASP Trapani, residente a Palermo e mamma lavoratrice di un bambino di appena sei mesi, aveva richiesto il nullaosta, ex art. 42 bis d.lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, al fine di essere trasferita per un periodo di un anno presso un ospedale palermitano. La legge tutela i diritti delle lavoratrici madri, rendendo compatibili gravidanza e lavoro e maternità e lavoro, con l’attribuzione di una serie di vantaggi che spesso i datori di lavoro, anche pubblici, stentano a riconoscere, frustrando i diritti di chi sia al contempo donna e mamma e rivendichi modalità di lavoro che non compromettano i diritti dei figli e la loro crescita nei primi anni di età. La legge mira infatti a conciliare pienamente maternità e lavoro in attuazione di principi costituzionali.

Ottenuto l’assenso da parte della struttura di destinazione, venne invece opposto il diniego da parte dell’ASP Trapani. Il Tribunale, a seguito di ricorso d’urgenza, ha riconosciuto il diritto del medico al trasferimento, stante l’insussistente e generica motivazione opposta dall’azienda sanitaria trapanese. I giudici hanno precisato che le norme invocate dalla lavoratrice madre rientrano tra quelle dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, e in particolare della cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 cost. Queste norme, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l’art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

I giudici hanno infine osservati che solo ragioni di carattere eccezionale avrebbero potuto legittimare il diniego al trasferimento. La mamma lavoratrice ha quindi ottenuto tutela conseguendo l’agognato trasferimento presso una sede più vicina al proprio domicilio.

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